Lo Statuto - Art. 62 Società miste PDF Stampa E-mail
Indice
Lo Statuto
Pagina 2
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Il territorio
Art.3 La sede
Art. 4 Stemma e gonfalone
Art. 5 I beni comunali
Art. 6 Rapporti con altri enti
Art. 7 I regolamenti
Art. 8 L'albo pretorio e informazioni
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 Finalità
Titolo II LA PARTECIPAZIONE
Art. 11 Diritto di informazione
vArt. 12 Ufficio per le relazioni con il pubblico
Art. 13 Diritto di accesso
Art. 14 Forme associative e volontariato
Art. 15 Partecipazione popolare dei singoli o associati
Art. 16 Consulte
Art. 17 Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù
Art. 18 Diritto di udienza
Art. 19 Istanze
Art. 20 Petizioni
Art. 21 Iniziativa popolare
Art. 22 Dei referendum
Art. 23 Limiti e materie
Art. 24 Consultazioni popolari
Art. 25 Il procedimento amministrativo
Art. 26 L'azione popolare sostitutiva
Art 27 Proposta popolare
Art. 28 Il difensore civico
Art. 29 Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini
Titolo III ORGANI DEL COMUNE
Art. 30 Gli organi di Governo
Art. 31 Il consiglio comunale
Art. 32 Norme generali di funzionamento
Art. 33 I consiglieri
Art. 34 Accesso dei consiglieri agli atti, alle informazioni ed ai locali comunali
Art. 35 Gruppi consiliari
Art. 36 Presidente del consiglio
Art. 37 Convocazione del consiglio
Art. 38 Conferenza dei capigruppo
Art. 39 Commissioni consiliari
Art. 40 Commissioni di indagine
Art. 41 Iniziative delle proposte
Art. 42 Norme generali di funzionamento
Art. 43 Il sindaco
Art. 44 Elezioni del sindaco
Art. 45 Competenze del sindaco
Art. 46 Vice sindaco e delegati
Art. 47 La giunta
Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 48 Il segretario comunale
Art. 49 Organizzazione degli uffici - struttura dell'ente
Art. 50 Incompatibilità
Art. 51 Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi
Art. 52 Relazioni sindacali
Titolo V
Art.53 Programmazione
Art. 54 Conferenza dei servizi intercomunali
Art. 55 Sportello unico
Art. 56 Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie
Art. 57 Servizi pubblici locali
Art. 58 Gestione diretta in economia
Art. 59 Aziende speciali
Art. 60 Istituzione
Art. 61 Concessione a terzi
Art. 62 Società miste
Art. 63 Convenzioni e consorzi
Art. 64 Accordi di programma
Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'
Art. 65 Ordinamento finanziario
Art. 66 La programmazione finanziaria
Art. 67 La programmaziome degli investimenti
Art. 68 Il patrimonio comunale
Art. 69 La gestione del patrimonio
Art. 70 Il servizio di tesoreria
Art. 71 Revisione economica e finanziaria
Art. 72 Revisori dei conti
Art. 73 Controllo di gestione
Art. 74 Regolamento di contabilità
Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
Art. 76 Verifica dello statuto
Art. 77 Pubblicità dello statuto
Tutte le pagine

 

Art. 62
Società miste

 

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

 



 

SERVIZI UTILI

 

ALBO PRETORIO

 

ANTE 2016

 

 

pagamenti spontanei

Pagamenti Spontanei

 

 

 

 

 

 

CENTRO PER L'IMPIEGO
SANT' AGATA DI MILITELLO

cartaservizi




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