Art. 29 Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini
Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicono una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione. Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite. Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza, può pronunciarsi con atto motivato. Le proposte e le osservazioni agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune. Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi. Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
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