Art. 17 Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù
Il consiglio comunale istituisce il consiglio dei ragazzi (scuola dell'obbligo) ed il consiglio della gioventù (giovani di età compresa tra 14 e 17 anni) cui partecipano i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze residenti nel Comune con lo scopo di formulare proposte e osservazioni sui problemi delle giovani generazioni. I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù hanno il compito di deliberare in via consultiva, tra le altre, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, rapporti con l'Unicef e con altri organismi umanitari. I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù riferiscono annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività. Durano in carica 3 anni. Le modalità di elezione ed il funzionamento dei consigli comunali dei ragazzi e della gioventù sono stabiliti con apposito regolamento.
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