Lo Statuto - Art. 64 Accordi di programma PDF Stampa E-mail
Indice
Lo Statuto
Pagina 2
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Il territorio
Art.3 La sede
Art. 4 Stemma e gonfalone
Art. 5 I beni comunali
Art. 6 Rapporti con altri enti
Art. 7 I regolamenti
Art. 8 L'albo pretorio e informazioni
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 Finalità
Titolo II LA PARTECIPAZIONE
Art. 11 Diritto di informazione
vArt. 12 Ufficio per le relazioni con il pubblico
Art. 13 Diritto di accesso
Art. 14 Forme associative e volontariato
Art. 15 Partecipazione popolare dei singoli o associati
Art. 16 Consulte
Art. 17 Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù
Art. 18 Diritto di udienza
Art. 19 Istanze
Art. 20 Petizioni
Art. 21 Iniziativa popolare
Art. 22 Dei referendum
Art. 23 Limiti e materie
Art. 24 Consultazioni popolari
Art. 25 Il procedimento amministrativo
Art. 26 L'azione popolare sostitutiva
Art 27 Proposta popolare
Art. 28 Il difensore civico
Art. 29 Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini
Titolo III ORGANI DEL COMUNE
Art. 30 Gli organi di Governo
Art. 31 Il consiglio comunale
Art. 32 Norme generali di funzionamento
Art. 33 I consiglieri
Art. 34 Accesso dei consiglieri agli atti, alle informazioni ed ai locali comunali
Art. 35 Gruppi consiliari
Art. 36 Presidente del consiglio
Art. 37 Convocazione del consiglio
Art. 38 Conferenza dei capigruppo
Art. 39 Commissioni consiliari
Art. 40 Commissioni di indagine
Art. 41 Iniziative delle proposte
Art. 42 Norme generali di funzionamento
Art. 43 Il sindaco
Art. 44 Elezioni del sindaco
Art. 45 Competenze del sindaco
Art. 46 Vice sindaco e delegati
Art. 47 La giunta
Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 48 Il segretario comunale
Art. 49 Organizzazione degli uffici - struttura dell'ente
Art. 50 Incompatibilità
Art. 51 Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi
Art. 52 Relazioni sindacali
Titolo V
Art.53 Programmazione
Art. 54 Conferenza dei servizi intercomunali
Art. 55 Sportello unico
Art. 56 Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie
Art. 57 Servizi pubblici locali
Art. 58 Gestione diretta in economia
Art. 59 Aziende speciali
Art. 60 Istituzione
Art. 61 Concessione a terzi
Art. 62 Società miste
Art. 63 Convenzioni e consorzi
Art. 64 Accordi di programma
Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'
Art. 65 Ordinamento finanziario
Art. 66 La programmazione finanziaria
Art. 67 La programmaziome degli investimenti
Art. 68 Il patrimonio comunale
Art. 69 La gestione del patrimonio
Art. 70 Il servizio di tesoreria
Art. 71 Revisione economica e finanziaria
Art. 72 Revisori dei conti
Art. 73 Controllo di gestione
Art. 74 Regolamento di contabilità
Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
Art. 76 Verifica dello statuto
Art. 77 Pubblicità dello statuto
Tutte le pagine

 

Art. 64
Accordi di programma

 

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

 



 

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