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Art. 31
Il consiglio comunale
1. Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. Le suddette attribuzioni sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto. 2. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini. Con particolare riguardo: - agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Provincia; - agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe; - agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; - agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale; - agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza. Il consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento. Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi comunali. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali. 3. La funzione di controllo si realizza con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per le attività degli organi, dell'organizzazione operativa del Comune, delle società ed enti che svolgono servizi pubblici o realizzano opere pubbliche, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dal lo statuto e dalla programmazione generale adottata. Il revisore dei conti, di cui all'art. 65 del presente statuto, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate: - segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame; - segnalando aspetti e attuazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio; - sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte; - partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza. Competono, inoltre, al consiglio: a) le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta; b) le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti; c) la proposizione al sindaco di interrogazioni ed interpellanze; d) l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine e di richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
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